LEGGE 17 agosto 1999, n. 291

 

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n.33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1999)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

  1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n.33, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000.

 

Art. 2

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

  

LEGGE 20 novembre 2000, n. 352

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1- Il termine per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, come prorogato dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291, è ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2001.

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

 Visto, il Guardasigilli: FASSINO